ORDINANZA n. 23
IL SINDACO
Dato atto che le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli autorizzati ai sensi di vigenti normative regionali e nazionali;
Considerato che lungo le piste agro-silvo-pastorali Borgata Decostanzi/Baite Chiotti, Borgata Campiglione/Baite Chiotti, Borgata Vallone/Baite Chiottoligiera e Prazzo/Colle San Giovanni, non è prevista la manutenzione invernale (sgombero neve e relativa insabbiatura) e che, anche in assenza di neve, le stesse sono soggette a gelo, con conseguente grave pericolo per il transito veicolare;
Rilevato che le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni prevedono forte calo delle temperature e precipitazioni, probabilmente a carattere nevoso, con conseguente grave rischio di formazione di pericolose lastre di ghiaccio lungo le piste agro-silvo-pastorali sopraccitate, ove non è prevista la manutenzione stradale invernale (sgombero neve e relativa insabbiatura);
Ravvisata la necessità di dover provvedere, a partire dal 01/11/2026 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza, alla regolamentazione del transito veicolare lungo le piste agro-silvo-pastorali Borgata Decostanzi/Baite Chiotti, Borgata Campiglione/Baite Chiotti, Borgata Vallone/Baite Chiottoligiera e Prazzo/Colle San Giovanni, non comprese nel servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e relativa insabbiatura), per ragioni di pubblica incolumità;
Visto la normativa vigente in materia di Codice della Strada (D.to L.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i). ed in particolare l’art. 6, comma 4, lettera a);
Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
Visto il D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
il divieto di transito veicolare lungo le piste agro-silvo-pastorali Borgata Decostanzi/Baite Chiotti, Borgata Campiglione/Baite Chiotti, Borgata Vallone/Baite Chiottoligiera e Prazzo/Colle San Giovanni, con decorrenza dal 01/11/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e revoca del presente provvedimento.
DISPONE:
- l’invio della presente ordinanza alle forze dell’ordine, incaricate dell’osservanza della stessa;
- la pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune e nei consueti luoghi delle affissioni comunali e, in particolare, in prossimità dei luoghi interessati dall’ordinanza stessa;
- l’apposizione della necessaria segnaletica stradale all’imbocco delle piste agro-silvo-pastorali interessate dal presente provvedimento.
Il mancato rispetto del presente provvedimento sarà punito con sanzione amministrativa ai sensi di Legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.