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DescrizioneArt. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.


1 - ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

CHE COS'È
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • a mezzo posta o fax (Tel 0171/99123 - Fax 0171/999900) o direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune di Prazzo – Piazza Municipio 1.  

In tali casi la richiesta va sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

In tali casi l'istanza è valida se:
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità;
c) trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

 

IL PROCEDIMENTO
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile dell’area competente per materia a provvedere alla pubblicazione e ne informa il richiedente. Il Responsabile dell’Area tenuto alla pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito www.comune.prazzo.cn.it, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

DINIEGO O MANCATA RISPOSTA
Nel caso in cui il Responsabile dell’Area tenuto alla pubblicazione dinieghi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure ricorso, da notificare anche al Comune, al Difensore civico della Regione Piemonte, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Si rinvia a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.


2 - ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013. Schema linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.L.gs. 33/2013

CHE COS'È
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l’obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.L.gs. 33/2013.

COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, va indirizzata direttamente al Responsabile dell’Area/servizio che detiene gli atti, le informazioni o i documenti.
Deve contenere l'esatta indicazione dei dati o dei documenti che si desidera richiedere.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • a mezzo posta o fax (Tel 0171/99123 - Fax 0171/999900) o direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune di Prazzo – Piazza Municipio 1.  

In tali casi la richiesta va sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

In tali casi l'istanza è valida se:
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità;
c) trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

 

IL PROCEDIMENTO
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente ed agli eventuali controinteressati. Nel caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati il Comune dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. I termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). Laddove vi sia, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. Il Comune è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5 –bis.

DINIEGO O MANCATA RISPOSTA
Nel caso in cui il Dirigente responsabile della pubblicazione dinieghi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure ricorso, da notificare anche al Comune, al Difensore civico della Regione Piemonte, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Si rinvia a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.
 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
RABINO dott.ssa Roberta – Segretario comunale
Tel 0171/99123 – e-mail: prazzo@postemailcertificata.it

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Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 05/08/2023 21:52

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